Copertura vegetale obbligatoria del suolo per sessanta giorni

Come spiega Roberto Bartolini sul portale di informazione www.agricoltoritop.it, la Bcaa 6 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) è una norma della Pac che obbliga gli agricoltori ad assicurare la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di sessanta giorni consecutivi nell’intervallo temporale compreso tra il 15 settembre 2025 al 15 maggio 2026.
L’obiettivo è di evitare che il terreno nudo venga esposto, nel periodo più piovoso dell’anno, a fenomeni di erosione, di lisciviazione dell’azoto e di degradazione della sostanza organica.



Come rispettare la norma in pratica
Per rispettare la Bcaa 6 gli agricoltori possono mettere in atto una delle seguenti pratiche:

  1. Seminare una coltura autunno-vernina come grano, orzo, triticale, colza, loietto ecc.
  2. Seminare una cover crops come senape, tillage radish ecc.
  3. Lasciare in campo i residui della coltura precedente per almeno 60 giorni consecutivi
  4. Mantenere l’inerbimento spontaneo naturale, quindi evitare di lavorare il terreno per sessanta giorni consecutivi.


Cosa fare sui terreni argillosi
Poiché il periodo di riferimento per applicare la Bcaa 6 parte dal 15 settembre, è evidente che le lavorazioni vanno anticipate rispetto a quella data oppure posticipate al 15 novembre per rispettare i 60 giorni di copertura del suolo.
Questo vincolo può creare qualche problema sui terreni argillosi e pesanti sui quali pertanto è consigliabile optare per la semina della cover crop che, pur essendo una coltura “a perdere”, esplica importanti funzioni agronomiche e di salvaguardia della fertilità del suolo.



Gli interventi ammessi
Nell’ambito della Bcaa 6 sono ammesse lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno e il mantenimento dei residui della coltura primaverile-estiva come discissura, ripuntatura e distribuzione sottosuperficiale per iniezione di effluenti liquidi.

Le deroghe
Sono previste deroghe alla Bcaa 6 nei seguenti casi:

  • Condizioni climatiche anomale o motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti regionali o nazionali
  • Nel caso di colture sommerse come il riso
  • Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali ad interventi di miglioramento fondiario secondo quando previsto da un apposito progetto esecutivo approvato dall’autorità competente.
     

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