Dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Torino dello scorso settembre che ha dichiarato illegittimo l’uso dei termini “Gran Riserva Italia” nella presentazione di un formaggio a pasta dura da parte di un caseificio piemontese, è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia.
La sentenza ha respinto l’appello proposto dal caseificio Brazzale e ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto come illecito l’uso del termine “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”.
La Corte ha ribadito che “Grana” non è un termine generico, ma una parte integrante della Denominazione di Origine Protetta “Grana Padano” e come tale può essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare Dop: ogni utilizzo commerciale del termine “grana” riferito a formaggi non conformi costituisce evocazione indebita e concorrenza sleale.
“Accogliamo con soddisfazione la pronuncia della Corte di Venezia – ha dichiarato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano (nella foto in apertura). Si tratta di una sentenza che ribadisce ancora una volta l’importanza di proteggere i prodotti Dop e contrastare ogni evocazione indebita. Infatti essa non riguarda solo il nostro prodotto ma tutte le Dop italiane. Difendere le denominazioni di origine significa proteggere in primo luogo il consumatore, poi la filiera agricola e il patrimonio culturale del nostro Paese da chi tenta di trarre vantaggio dalla reputazione conquistata con secoli di tradizione.”
Il Consorzio proseguirà nella sua azione di tutela e vigilanza per garantire che nessuna evocazione o imitazione indebita possa compromettere la distintività e l’autenticità del Grana Padano Dop, uno dei simboli più rappresentativi della qualità agroalimentare italiana nel mondo.
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